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Conto corrente bancario: si può bloccare senza preavviso?

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Prima di rispondere a questa domanda è bene chiarire che cosa sia un pignoramento presso terzi sul conto corrente bancario: di fatto, questa azione rappresenta una procedura giudiziale che ha lo scopo di recuperare le somme dovute al creditore, attraverso l’assegnazione di crediti in possesso del debitore, i quali, tuttavia, sono materialmente in mano ad un terzo, come in questo caso specifico la banca che categoricamente deve bloccare le somme sul conto pignorato poiché sono oggetto di procedura di espropriazione forzata da parte del creditore procedente.

Quando si parla di un pignoramento (come ad esempio il blocco delle somme del conto corrente) è necessario soffermarsi sul fatto che esso non scaturisce mai dal nulla: sicuramente prima di questo atto, il debitore, è stato messo nella condizione di chiudere bonariamente la propria situazione debitoria. Ciò nonostante, rimanendo l’inadempienza, al creditore, per soddisfare la pretesa di pagamento, non rimane che agire in maniera coercitiva sui crediti del debitore. Da qui, attraverso la notifica tramite ufficiale giudiziario, al debitore e al terzo pignorato viene notificato il pignoramento del conto corrente. A questo punto la banca, o chi detiene le somme in deposito, deve rispondere al creditore e comunicargli se sussistono o meno saldi attivi e quale sia l’entità degli stessi.

Nel caso del blocco del conto corrente, come avviene la procedura di blocco?

Generalmente il debitore, quando si procede con un pignoramento del conto corrente bancario, riceve una notifica di un provvedimento emessa da un giudice il quale intima lo stesso al pagamento di quanto dovuto. Che si tratti di sentenza o di decreto ingiuntivo, il provvedimento dovrà essere notificato, come già argomentato,  attraverso l’ufficiale giudiziario incaricato o attraverso la “busta verde” recapitata, al domicilio del debitore, dal postino o da chi detiene il diritto di notifica. IMPORTANTE! Se il debitore non è presente al momento della notifica, si procederà al deposito dell’atto stesso presso la Casa Comunale: tale operazione perfeziona la notifica a tutti gli effetti.

Tutto quanto suesposto non è valido quando a procedere al pignoramento è Equitalia, poiché beneficia di una diversa normativa rappresentata dal D.P.R. n. 602/1973. Difatti, l’articolo 72-bis dello stesso decreto consente all’ Agente di Riscossione, che si risparmia, così, tutta la procedura giudiziaria (notifica dell’atto e successiva iscrizione della causa in tribunale),  di richiedere il pagamento di quanto dovuto, direttamente al terzo, che, a sua volta, ha 60 giorni di tempo per versare direttamente all’Agente le somme richieste. Tale norma, peraltro, non prevede che Equitalia debba informare anche il debitore.

Ma procediamo per gradi.

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