Se fino al 1995 per il pensionamento anticipato, bastavano maturare i 35 anni di contributi indipendentemente dall’età , ora ne servono più di 42. Inoltre, per non incorrere nella riduzione dell’assegno finale, c'è bisogno di almeno 62 anni di età . Il trattamento di anzianità , prima della riforma Fornero, lo si aveva con la famosa quota 96, con età di almeno 60 anni. La riforma ha cambiato la situazione, pretendendo, già dal 2012, più di 42 anni (un anno in meno per le donne). Se nel 2012 erano richiesti 42 anni e 1 mese, nel 2013, con l’adeguamento alla speranza di vita, si è passati a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e a 41 anni e 5 mesi per le donne. Limite che viene elevato di un altro mese nel 2014: 42 anni e mezzo gli uomini e 41 e 6 mesi le donne. Qualora si chiedesse la pensione prima dei 62 anni, l’assegno viene corrisposto, per la quota retributiva, con una riduzione pari all’1%, per ogni anno di anticipo.
Ma con la riforma Monti-Fornero, nel 2014, torna in campo l’adeguamento al costo della vita per le pensioni superiori a 1.486 euro lordi al mese (3 volte il minimo). Con la legge di Stabilità 2014, fermo restando l’adeguamento al 100% per le pensioni fino a 3 volte il minimo, si scende al 95% per i trattamenti fra 3 e 4 volte; al 75% per gli importi compresi fra 4 e 5 volte; e al 50% per quelli superiori a 6 volte. Alle pensioni d’importo superiore a questo limite, viene offerto un piccolo contentino di 14,70 euro, che il maxiemendamento ha inserito recentemente, per timore di una presunta incostituzionalità se si annullava la perequazione. Le riduzioni, riguardano l’intero assegno e non solo la parte eccedente la soglia garantita.
Inoltre è intervenuto anche il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d’oro, annullate la scorsa estate dalla Corte costituzionale. Questa volta sarà del 6-12% sugli importi superiori a 6.936 euro lordi al mese, (91.251 euro all’anno). Il contributo è stato ripresentato per finanziare un supporto sui più poveri.
In sintesi, è fissato il 6% per la parte di pensione compresa fra 14 e 20 volte il minimo (91.251 - 130.359 euro lordi annui), che sale al 12% sugli importi fra 20 e 30 volte il minimo (130.359 - 195.538 euro lordi annui) e al 18% sulle quote oltre 30 volte. Cresce di un punto l’aliquota contributiva legata, nel 2014, ai parasubordinati, entro il massimale imponibile di 100.222 euro. Rimane stabile, invece, la quota dei titolari di partita Iva momentaneamente sostenuti dalla legge di Stabilità .